Comunità Energetiche Rinnovabili e protezione dei dati personali: un equilibrio tra partecipazione digitale e responsabilità giuridica

Contenuto realizzato in collaborazione con:

SOGEC DT COMPLIANCE SRLSOGEC DT COMPLIANCE SRLEdoardo Di TrolioEdoardo Di Trolio

Abstract

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano una delle innovazioni più significative nella transizione energetica. Basate su modelli cooperativi, sostenuti da tecnologie digitali avanzate – tra cui smart metering, intelligenza artificiale e blockchain – le CER implicano il trattamento intensivo di dati personali, spesso riferibili a comportamenti individuali e domestici. Questo articolo, alla luce del rapporto tecnico prodotto da ENEA e del quadro normativo vigente (GDPR, RED II, d.lgs. 199/2021), analizza i principali profili giuridici e operativi relativi alla data protection all’interno delle CER, soffermandosi anche sulle criticità emergenti in relazione all’uso di infrastrutture decentralizzate e immutabili come la blockchain.


1. Le CER come ecosistemi digitali e informativo

Le CER sono soggetti giuridici costituiti da cittadini, PMI, enti pubblici e altri attori locali, che si associano per produrre, autoconsumare e scambiare energia rinnovabile. Tuttavia, affinché il modello funzioni, è necessario un continuo flusso di dati tra i partecipanti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le reti di distribuzione e le piattaforme di gestione.

Tra i dati trattati figurano:

• dati identificativi degli aderenti;
• dati di consumo e produzione in tempo reale (provenienti da smart meter e sensori IoT);
• dati economici (incentivi ricevuti, eventuali compensazioni);
• dati derivati o aggregati (profilazioni energetiche, pattern comportamentali).

Ciò rende le CER non solo comunità energetiche, ma anche comunità di dati, in cui l’architettura digitale diventa elemento costitutivo e non accessorio.


2. Titolari, contitolari e responsabili del trattamento: una governance distribuita

La complessità dei ruoli coinvolti rende indispensabile una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi degli articoli 24-28 del GDPR. A seconda del modello organizzativo, il soggetto giuridico della CER può operare come:

• Titolare del trattamento, in caso di autonomia decisionale rispetto alle finalità e modalità del trattamento;
• Contitolare del trattamento, se le decisioni sono assunte in modo congiunto con altri soggetti (es. GSE, fornitori digitali);
• Responsabile del trattamento, se opera per conto di un altro titolare.

Si raccomanda la stipula di accordi di contitolarità o di nomina a responsabile, specificando compiti, misure tecniche, livelli di sicurezza, flussi di dati e meccanismi di controllo. In mancanza di tali strumenti contrattuali, si rischiano vuoti di accountability e sanzioni ai sensi degli artt. 83 e 84 del GDPR.


3. Le tipologie di dati trattati: tra informazione tecnica e profilazione comportamentale

I dati trattati dalle CER non si limitano a elementi meramente tecnici. L’alta frequenza di lettura degli smart meter consente la costruzione di profili energetici dettagliati, capaci di rivelare:

• abitudini orarie;
• presenza o assenza in casa;
• utilizzo di specifici elettrodomestici;
• numero di componenti di un nucleo familiare.

Si tratta quindi di dati personali sensibili nella misura in cui – anche se non rientranti nell’art. 9 GDPR – possono influire sulla libertà personale e sulla privacy individuale. L’art. 35 del GDPR impone la DPIA (Data Protection Impact Assessment) ogniqualvolta vi sia un trattamento su larga scala di dati potenzialmente invasivi o automatizzati.


4. Il consenso e le basi giuridiche alternative

Il consenso (art. 6.1 lett. a GDPR) non può essere la base unica del trattamento nelle CER. Spesso, infatti, il trattamento si fonda su:

esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. b), quando il dato è necessario per la gestione della fornitura o la distribuzione di benefici;
adempimento di obblighi legali (lett. c), per esempio in caso di comunicazioni obbligatorie al GSE;
legittimo interesse del titolare (lett. f), laddove i dati siano utilizzati per finalità di ottimizzazione del sistema o miglioramento dei servizi, purché bilanciati con i diritti degli interessati.

Resta comunque necessaria una informativa chiara, multilivello e modulare, che illustri il trattamento per ciascuna finalità, l’eventuale trasferimento dei dati a terzi e i tempi di conservazione.


5. La blockchain nelle CER: opportunità e criticità per la privacy

Un punto centrale del modello ENEA è l’uso sperimentale di blockchain e smart contracts per la gestione dei flussi energetici, degli scambi tra membri e della registrazione dei dati.

La blockchain garantisce:

• trasparenza e immutabilità dei dati transazionali;
• tracciabilità delle operazioni;
• automazione di transazioni (es. distribuzione automatica di bonus e incentivi) tramite smart contracts.

Tuttavia, essa pone importanti questioni giuridiche in ambito privacy:

• Immutabilità e diritto all’oblio (art. 17 GDPR): una volta registrato, il dato non è più cancellabile dalla catena. È possibile mitigare con l’uso di hash, off-chain storage o pseudonimizzazione.
• Identificabilità e reidentificazione: anche se l’identificativo sulla blockchain è pseudonimo, il rischio di reidentificazione tramite dati combinati è concreto.
• Contitolarità distribuita: chi è il titolare del trattamento in un sistema decentralizzato? Ogni nodo? L’ente promotore? Serve una governance forte per non lasciare vuoti.

Per questo, è necessario progettare la blockchain in modo privacy-preserving, utilizzando soluzioni come:

• zero-knowledge proofs,
• meccanismi di opt-in selettivo,
• registri ibridi (pubblici/privati),
• archiviazione off-chain dei dati personali.


6. Sicurezza dei dati e misure tecniche-organizzative

L’art. 32 GDPR impone misure di sicurezza adeguate al rischio. In ambito CER, esse includono:

Pseudonimizzazione e crittografia dei dati raccolti;
Segmentazione dei ruoli di accesso (es. manutentore ≠ amministratore ≠ utente finale);
Sistemi SIEM e intrusion detection su piattaforme digitali;
Formazione obbligatoria degli operatori CER;
Audit e test di vulnerabilità periodici, specialmente sulle piattaforme blockchain e IoT.

Nel caso in cui si verifichino incidenti o accessi non autorizzati (data breach), il titolare è tenuto alla notifica entro 72 ore all’Autorità Garante, e se del caso, agli interessati.


7. Verso una cultura della privacy nelle CER

Va realizzato un approccio integrato alla data protection, basato su:

• strumenti di accountability (registro trattamenti, DPIA, nomina DPO);
• definizione di policy interne alla CER;
codici di condotta condivisi tra enti promotori, gestori tecnologici e soggetti istituzionali;
• coinvolgimento attivo dei cittadini e dei partecipanti nella definizione delle regole di governance dei dati.

Questo approccio riflette l’evoluzione della protezione dei dati da adempimento burocratico a elemento abilitante della fiducia all’interno delle nuove forme di cittadinanza energetica.


Conclusioni

Le CER sono un laboratorio perfetto per osservare l’intersezione tra innovazione energetica, trasformazione digitale e protezione dei dati personali. Solo attraverso un approccio olistico – che coniughi tecnologie sicure, regole chiare, formazione degli operatori e centralità degli interessati – sarà possibile garantire uno sviluppo etico e sostenibile di queste realtà.

Nel futuro prossimo, sarà fondamentale dotare le CER di un framework normativo dedicato, che includa regole tecniche specifiche per la blockchain, standard di interoperabilità e linee guida sull’uso dell’IA e dei dati comportamentali. La privacy, in questo contesto, non è un limite, ma la condizione fondamentale per un’energia veramente condivisa.

Di Edoardo Di Trolio