Abstract
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano una delle innovazioni più significative nella transizione energetica. Basate su modelli cooperativi, sostenuti da tecnologie digitali avanzate – tra cui smart metering, intelligenza artificiale e blockchain – le CER implicano il trattamento intensivo di dati personali, spesso riferibili a comportamenti individuali e domestici. Questo articolo, alla luce del rapporto tecnico prodotto da ENEA e del quadro normativo vigente (GDPR, RED II, d.lgs. 199/2021), analizza i principali profili giuridici e operativi relativi alla data protection all’interno delle CER, soffermandosi anche sulle criticità emergenti in relazione all’uso di infrastrutture decentralizzate e immutabili come la blockchain.
1. Le CER come ecosistemi digitali e informativo
Le CER sono soggetti giuridici costituiti da cittadini, PMI, enti pubblici e altri attori locali, che si associano per produrre, autoconsumare e scambiare energia rinnovabile. Tuttavia, affinché il modello funzioni, è necessario un continuo flusso di dati tra i partecipanti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le reti di distribuzione e le piattaforme di gestione.
Tra i dati trattati figurano:
• dati identificativi degli aderenti;
• dati di consumo e produzione in tempo reale (provenienti da smart meter e sensori IoT);
• dati economici (incentivi ricevuti, eventuali compensazioni);
• dati derivati o aggregati (profilazioni energetiche, pattern comportamentali).
Ciò rende le CER non solo comunità energetiche, ma anche comunità di dati, in cui l’architettura digitale diventa elemento costitutivo e non accessorio.
2. Titolari, contitolari e responsabili del trattamento: una governance distribuita
La complessità dei ruoli coinvolti rende indispensabile una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi degli articoli 24-28 del GDPR. A seconda del modello organizzativo, il soggetto giuridico della CER può operare come:
• Titolare del trattamento, in caso di autonomia decisionale rispetto alle finalità e modalità del trattamento;
• Contitolare del trattamento, se le decisioni sono assunte in modo congiunto con altri soggetti (es. GSE, fornitori digitali);
• Responsabile del trattamento, se opera per conto di un altro titolare.
Si raccomanda la stipula di accordi di contitolarità o di nomina a responsabile, specificando compiti, misure tecniche, livelli di sicurezza, flussi di dati e meccanismi di controllo. In mancanza di tali strumenti contrattuali, si rischiano vuoti di accountability e sanzioni ai sensi degli artt. 83 e 84 del GDPR.
3. Le tipologie di dati trattati: tra informazione tecnica e profilazione comportamentale
I dati trattati dalle CER non si limitano a elementi meramente tecnici. L’alta frequenza di lettura degli smart meter consente la costruzione di profili energetici dettagliati, capaci di rivelare:
• abitudini orarie;
• presenza o assenza in casa;
• utilizzo di specifici elettrodomestici;
• numero di componenti di un nucleo familiare.
Si tratta quindi di dati personali sensibili nella misura in cui – anche se non rientranti nell’art. 9 GDPR – possono influire sulla libertà personale e sulla privacy individuale. L’art. 35 del GDPR impone la DPIA (Data Protection Impact Assessment) ogniqualvolta vi sia un trattamento su larga scala di dati potenzialmente invasivi o automatizzati.
4. Il consenso e le basi giuridiche alternative
Il consenso (art. 6.1 lett. a GDPR) non può essere la base unica del trattamento nelle CER. Spesso, infatti, il trattamento si fonda su:
• esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. b), quando il dato è necessario per la gestione della fornitura o la distribuzione di benefici;
• adempimento di obblighi legali (lett. c), per esempio in caso di comunicazioni obbligatorie al GSE;
• legittimo interesse del titolare (lett. f), laddove i dati siano utilizzati per finalità di ottimizzazione del sistema o miglioramento dei servizi, purché bilanciati con i diritti degli interessati.
Resta comunque necessaria una informativa chiara, multilivello e modulare, che illustri il trattamento per ciascuna finalità, l’eventuale trasferimento dei dati a terzi e i tempi di conservazione.
5. La blockchain nelle CER: opportunità e criticità per la privacy
Un punto centrale del modello ENEA è l’uso sperimentale di blockchain e smart contracts per la gestione dei flussi energetici, degli scambi tra membri e della registrazione dei dati.
La blockchain garantisce:
• trasparenza e immutabilità dei dati transazionali;
• tracciabilità delle operazioni;
• automazione di transazioni (es. distribuzione automatica di bonus e incentivi) tramite smart contracts.
Tuttavia, essa pone importanti questioni giuridiche in ambito privacy:
• Immutabilità e diritto all’oblio (art. 17 GDPR): una volta registrato, il dato non è più cancellabile dalla catena. È possibile mitigare con l’uso di hash, off-chain storage o pseudonimizzazione.
• Identificabilità e reidentificazione: anche se l’identificativo sulla blockchain è pseudonimo, il rischio di reidentificazione tramite dati combinati è concreto.
• Contitolarità distribuita: chi è il titolare del trattamento in un sistema decentralizzato? Ogni nodo? L’ente promotore? Serve una governance forte per non lasciare vuoti.
Per questo, è necessario progettare la blockchain in modo privacy-preserving, utilizzando soluzioni come:
• zero-knowledge proofs,
• meccanismi di opt-in selettivo,
• registri ibridi (pubblici/privati),
• archiviazione off-chain dei dati personali.
6. Sicurezza dei dati e misure tecniche-organizzative
L’art. 32 GDPR impone misure di sicurezza adeguate al rischio. In ambito CER, esse includono:
• Pseudonimizzazione e crittografia dei dati raccolti;
• Segmentazione dei ruoli di accesso (es. manutentore ≠ amministratore ≠ utente finale);
• Sistemi SIEM e intrusion detection su piattaforme digitali;
• Formazione obbligatoria degli operatori CER;
• Audit e test di vulnerabilità periodici, specialmente sulle piattaforme blockchain e IoT.
Nel caso in cui si verifichino incidenti o accessi non autorizzati (data breach), il titolare è tenuto alla notifica entro 72 ore all’Autorità Garante, e se del caso, agli interessati.
7. Verso una cultura della privacy nelle CER
Va realizzato un approccio integrato alla data protection, basato su:
• strumenti di accountability (registro trattamenti, DPIA, nomina DPO);
• definizione di policy interne alla CER;
• codici di condotta condivisi tra enti promotori, gestori tecnologici e soggetti istituzionali;
• coinvolgimento attivo dei cittadini e dei partecipanti nella definizione delle regole di governance dei dati.
Questo approccio riflette l’evoluzione della protezione dei dati da adempimento burocratico a elemento abilitante della fiducia all’interno delle nuove forme di cittadinanza energetica.
Conclusioni
Le CER sono un laboratorio perfetto per osservare l’intersezione tra innovazione energetica, trasformazione digitale e protezione dei dati personali. Solo attraverso un approccio olistico – che coniughi tecnologie sicure, regole chiare, formazione degli operatori e centralità degli interessati – sarà possibile garantire uno sviluppo etico e sostenibile di queste realtà.
Nel futuro prossimo, sarà fondamentale dotare le CER di un framework normativo dedicato, che includa regole tecniche specifiche per la blockchain, standard di interoperabilità e linee guida sull’uso dell’IA e dei dati comportamentali. La privacy, in questo contesto, non è un limite, ma la condizione fondamentale per un’energia veramente condivisa.
Di Edoardo Di Trolio