Blockchain e privacy nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): criticità, prospettive e soluzioni

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Edoardo Di TrolioEdoardo Di TrolioSOGEC DT COMPLIANCE SRLSOGEC DT COMPLIANCE SRL

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) si stanno affermando come un nuovo paradigma di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia da fonti rinnovabili, con un impianto giuridico fondato su partecipazione, prossimità e mutualità. Al fine di gestire in modo trasparente ed efficiente le transazioni energetiche tra membri, molte CER stanno sperimentando o valutando l’utilizzo della tecnologia blockchain, con particolare riferimento all’adozione di smart contracts e token energetici.

Tuttavia, l’introduzione della blockchain in questo contesto pone delicate implicazioni giuridiche e tecniche in materia di protezione dei dati personali, che meritano un esame approfondito alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

1. Quali dati possono finire sulla blockchain in una CER?

Nel contesto delle CER, la blockchain può essere utilizzata per registrare:

• Dati di consumo e produzione energetica degli utenti;
• Identificativi pseudonimi dei membri (es. indirizzi wallet, ID criptografici);
• Informazioni economiche (es. saldo di token, incentivi ricevuti);
• Regole di esecuzione automatica dei contratti (es. tempi e modalità di redistribuzione dei benefici tramite smart contract).

Anche se i dati personali non vengono salvati in forma diretta (es. nome e cognome), spesso si tratta di dati pseudonimizzati, e quindi comunque dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1 del GDPR, poiché l’interessato può essere identificato indirettamente attraverso correlazioni con altri dati (es. consumo orario, posizione del contatore, informazioni pubbliche).

2. La blockchain è compatibile con il GDPR? Sì, ma con cautele molto rigorose.

Il GDPR non vieta l’uso della blockchain, ma impone il rispetto dei suoi principi fondamentali:

In una blockchain pubblica e permissionless, queste garanzie sono di difficile o impossibile applicazione. In una blockchain privata e permissioned, invece, è possibile progettare l’infrastruttura in modo da mantenere il controllo sui nodi, definire ruoli e responsabilità, e implementare tecniche compatibili con il GDPR.

3. Rischi privacy connessi all’immutabilità e alla trasparenza

L’immutabilità dei dati è una delle caratteristiche centrali della blockchain, ma si scontra con il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR). Una volta registrati, i dati non possono essere eliminati, nemmeno in caso di revoca del consenso o cessazione della partecipazione alla CER.

Inoltre, anche in reti pseudonime, la trasparenza della blockchain può facilitare la profilazione degli utenti: analizzando transazioni e pattern di consumo è possibile risalire alle abitudini personali, anche in assenza di identificativi diretti.

4. Soluzioni progettuali per rendere la blockchain privacy-compliant

Per evitare violazioni del GDPR, è necessario adottare tecniche di progettazione privacy-by-design, tra cui:

a) Architetture ibride off-chain/on-chain

• I dati personali (es. nome, indirizzo, consumo dettagliato) sono conservati off-chain in server sicuri controllati dalla CER.

• Sulla blockchain si registra solo un hash (impronta crittografica) del dato, che serve come prova di integrità, ma non contiene informazioni identificabili

b) Pseudonimizzazione forte

• Ogni membro ha un wallet pseudonimo.

• I collegamenti tra wallet e identità reale sono gestiti fuori dalla blockchain, con rigorosi controlli di accesso.

c) Smart contract trasparenti e auditabili

• Il codice dei contratti intelligenti deve essere ispezionabile, documentato e prevedere clausole di fallback (es. annullamento, modifica, pausa di emergenza).

d) Access control e reti permissioned

• L’accesso alla blockchain è riservato a nodi approvati (CER, distributori, DSO, GSE).

• Questo consente una gestione centralizzata dei diritti di accesso, e l’implementazione di politiche di sicurezza comparabili a quelle dei sistemi classici.

e) Tecniche crittografiche avanzate

• Uso di zero-knowledge proofs per dimostrare informazioni senza rivelarle.

Blind signatures per firmare dati senza visualizzarli.

Differential privacy nei dati aggregati.

5. Chi è il titolare del trattamento nella blockchain delle CER?

Una delle questioni più dibattute è l’identificazione del titolare del trattamento in una blockchain. Le possibilità sono:

La CER in quanto soggetto giuridico, se mantiene il controllo e la finalità del trattamento;

Un consorzio tra più soggetti (contitolarità), quando l’infrastruttura è gestita insieme da più attori (es. comune, DSO, GSE);

Nessun titolare identificabile, nel caso di reti pubbliche non governate, con conseguente rischio di violazione sistemica del GDPR.

In ogni caso, il sistema deve prevedere una governance strutturata, con:

• Nomina dei responsabili (art. 28 GDPR);

• Registro dei trattamenti;

• DPIA preventiva;

• Policy di gestione dei consensi e dei reclami.

6. Linee guida europee e prospettive

L’European Data Protection Board (EDPB), nel parere 5/2019, ha sottolineato che la blockchain non è incompatibile con il GDPR, ma deve essere progettata con cautela.

In particolare, ha evidenziato che:

• Gli hash di dati personali sono comunque dati personali se reversibili o se vi è correlabilità;

• Il diritto all’oblio non può essere derogato per motivi tecnologici;

• Le soluzioni decentralizzate devono prevedere meccanismi di accountability equivalenti a quelli centralizzati.

In ambito energetico, l’AI Act e il Regolamento europeo sul mercato elettrico digitale (prossimo all’approvazione) hanno introdotto nuovi obblighi specifici per l’uso di AI e blockchain nella gestione dei flussi di consumo.

Conclusione

L’uso della blockchain nelle Comunità Energetiche Rinnovabili è una formidabile opportunità di innovazione, ma anche un campo minato sotto il profilo della protezione dei dati personali. Progettare sistemi distribuiti richiede non solo competenza tecnica, ma anche una solida conoscenza giuridica, una governance trasparente e una visione etica del dato.

Perché l’energia possa dirsi davvero “condivisa”, deve esserlo anche la responsabilità nel trattamento delle informazioni che la rendono fruibile. In questo senso, la privacy non è un freno, ma un pilastro dell’innovazione sostenibile.

 

Di Edoardo Di Trolio